Definizione di “Causa di forza maggiore”
1. Laddove si verifichi un evento di forza maggiore o sia ragionevolmente probabile che si verifichi, la parte interessata non è responsabile nei confronti dell’altra parte nella misura in cui è ritardata o impedita dall’adempiere ai propri obblighi.
2. Ai fini di quanto esposto nel capoverso di cui sopra, per “forza maggiore” si intende qualsiasi evento o sequenza di eventi al di fuori del ragionevole controllo di una parte, e che non avrebbe potuto essere ragionevolmente anticipato o evitato da essa, che gli impedisce o lo ritarda esecuzione dei propri obblighi previsti dal presente contratto.
La forza maggiore comprende, a titolo esemplificativo, una catastrofe naturale quale: un incendio, un’inondazione, una siccità, un terremoto, una tempesta di vento o un altro disastro naturale, un atto di qualsiasi sovrano, incluso guerra, invasione, un atto di nemici stranieri, ostilità in generale indipendentemente dal fatto che sia dichiarata la guerra oppure no, una ribellione, una rivoluzione, un’insurrezione, atti di terrorismo, tumulto civile o rivolta, ma anche la minaccia di, o la preparazione a tali eventi, un’emergenza civile, anche indipendentemente dal fatto che un’emergenza sia dichiarata o meno; un’esplosione, condizioni meteorologiche avverse, embargo, blocco, imposizione di sanzioni o interruzione di relazioni diplomatiche o azioni simili, contaminazione radioattiva, nucleare, chimica o biologica, epidemia o pandemia, scioperi, blocchi o boicottaggi di forza lavoro di terzi, interruzione nelle forniture o anche fallimento di società di servizi strategici, qualsiasi azione intrapresa da un governo o autorità pubblica, incluso, ma non limitato a, la mancata concessione di visti o una licenza o consenso necessari, all’imposizione di limiti all’esportazione, una restrizione all’importazione, altre restrizioni o divieti.